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INDENNIZZO DIRETTO, VANTAGGI E LIMITI

2024-02-29 18:06

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INDENNIZZO DIRETTO, VANTAGGI E LIMITI

Il D.L numero 225 del 4 luglio 2006 (c.d. Decreto Bersani) ha modificato il Codice delle Assicurazioni private introducendo, a partire dal 1° febbraio 2007, una nuova procedura liquidativa per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale tra due veicoli, nota come “indennizzo o risarcimento diretto”.


Tale procedura, introdotta al fine di velocizzare l’iter di liquidazione del sinistro a tutto vantaggio del danneggiato, è disciplinata dall’art.149 del Cod. Ass.ni e prevede che, in caso di incidente di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, in presenza di determinate condizioni, il rimborso vada richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella del responsabile civile.


La propria assicurazione, quindi, provvede ad anticipare il risarcimento del danno per conto dell'impresa di assicurazione di controparte, salvo poi ottenere da quest’ultima un conguaglio forfettario secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. CARD), alla quale entrambe le compagnie devono aver aderito.


Tale normativa vede oggi un ulteriore sviluppo all’interno di una proposta di legge che vorrebbe estendere la pratica anche ai sinistri esteri che seguono percorsi tortuosi e prolungati.


Il vantaggio per l’utente sarebbe quello di dialogare direttamente con la propria compagnia di assicurazione senza dispersioni di tempo ed energie.


Tale obiettivo tuttavia viene spesso travisato da dall’impossibilità per il danneggiato di accedere ad un servizio realmente efficiente che lo costringe spesso a lunghe ricerche telefoniche o percorsi a ostacoli nelle contorte organizzazioni delle compagnie di assicurazione. Queste infatti, approfittando del rapporto diretto con il proprio assicurato, impongono l’utilizzo di servizi di riparazione “convenzionati” che hanno lo scopo di controllo dei costi privando l’utente della facoltà di utilizzare tecnici di propria fiducia.


All’interno di tale meccanismo spesso, anche la figura del perito, che dovrebbe essere un professionista terzo ed imparziale finalizzato a vigilare anche sulla bontà dell’intero processo riparativo, viene esclusa lasciando che il dialogo subordinato tra fornitore (riparatore) e cliente (assicurazione) condizioni gli interessi dell’utente che diventa spesso un mero spettatore. La facoltà di scelta viene ridotta anche da clausole che, attraverso un meccanismo di franchigie e penali, impongono all’assicurato un percorso sempre più obbligato.


Ci si interroga quindi sul fatto che tale meccanismo fornisca effettivamente un supporto agli utenti e una tutela di trasparenza al mercato assicurativo in genere o sia meglio tornare al sistema di responsabilità civile pura.


06 dicembre 2021
Sergio Pace



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