La Cassazione torna sul tema della responsabilità della Pubblica Amministrazione in caso di insidia stradale e lo fa definendo la misura della corresponsabilità del danneggiato e l’incidenza causale della sua condotta sul nesso eziologico. In altre parole è stata indagata la responsabilità causale del comportamento mantenuto dagli utenti in tema di responsabilità della P.A. IL CASO: nel Comune di Fabrizia, provincia di Catanzaro, una signora passeggiava durante le ore del primo pomeriggio con il marito e gli amici quando cadeva con una gamba in un tombino, coperto da foglie e rami, ubicato ai margini della strada, dove si era spostata a causa del sopraggiungere di un veicolo. La signora, cadendo, riportava lesioni personali. Citava, quindi, il Comune innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, il quale, con sentenza del 13 novembre 2017, condannava il Comune al risarcimento del danno nella misura di € 39.153,00. Il Comune proponeva appello innanzi alla Corte di Catanzaro, la quale rigettava il gravame, con sentenza del 29 giugno 2021; il Comune proponeva, quindi, ricorso in Cassazione con un motivo incentrato sull’esatta interpretazione dell’Art. 2051 Codice Civile (“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”). Riteneva, infatti, che non era stato dato il giusto peso alla condotta della danneggiata, che non aveva prestato adeguata attenzione a dove metteva i piedi. Tra l’altro, il Comune contestava il carattere comunale della strada teatro del sinistro. La Corte evidenziava a proposito del carattere comunale della strada che detta circostanza non era in dubbio, in quanto era stato accertato in giudizio il carattere di strada pubblica o aperta all’uso pubblico; anzi, la sentenza d’appello aveva espressamente dichiarato che trattavasi di strada comunale e quindi sottoposta alla custodia dell’ente. L’Ente pubblico è tenuto alla custodia del bene e a far sì che il tombino posto sulla banchina non rimanesse scoperchiato e fosse segnalata la circostanza che era privo di copertura, rispondendo ai danni, ai sensi dell’Art. 2051 C.C. nel caso di prova di omessa custodia. In sintesi: il pedone non è considerato responsabile e l’Ente pubblico non è esente da responsabilità in quanto il comportamento disattento dell’utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell’imprevedibile, salva l’ipotesi che il danneggiato fosse pienamente a conoscenza dell’esistente insidia. La distrazione dell’utente è stata quindi ritenuta un fattore ordinario che non può esimere la P.A. dal risarcimento del danno. Sergio Pace